Art. 4.
(Istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza-SIS. Compiti e funzioni).

      1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio

 

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per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono unificati in un'unica agenzia governativa denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS).
      2. Al fine dell'individuazione, del controllo e della neutralizzazione di ogni pericolo o minaccia per lo Stato e le sue istituzioni, e per il benessere civile, sociale ed economico della comunità nazionale, il SIS espleta tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni di:

          a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l'elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all'interno e all'estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione;

          b) controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo, antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche;

          c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei crimini contro l'umanità;

          d) tutela in generale contro le minacce alle istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, contro le libertà umane e i diritti fondamentali dei cittadini e contro ogni tentativo di mutare la Costituzione della Repubblica con metodi non legali.

      3. Oggetto dell'attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica,

 

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civile, economica e sociale della comunità nazionale.
      4. Quale agenzia del Governo, il SIS è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega e nell'ambito di essa, del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.